Il D.L. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, ha introdotto il cosiddetto Superbonus, consistente in una detrazione fiscale del 110% per tutti coloro i quali metteranno in atto interventi di:
Agli interventi di cui sopra sarà applicabile la detrazione fiscale sia nel caso in cui l’intervento venga effettuato in una abitazione singola sia nel caso di intervento nel proprio condominio.
Una figura chiave al fine di ottenere la detrazione fiscale è quella dell’asseveratore: tecnico abilitato indipendente a cui è affidata la certificazione circa lo svolgimento (regolarità e efficacia) dell’opera a regola d’arte, ivi inclusa la congruità delle spese sostenute per l’opera in relazione ai lavori di riqualificazione effettuati.
L’asseverazione in questione genera in capo al professionista una responsabilità che, per sua natura, potrebbe comportare il pagamento dell’intero importo dei lavori agevolati da parte del professionista
Con l’obiettivo di garantire il professionista da potenziali errori nello svolgimento dell’attività di asseverazione, le Compagnie assicurative hanno messo a punto alcune polizze assicurative, anche molto diverse tra loro; in questo senso è fondamentale rivolgersi a un professionista.
Il Superbonus 110% è perseguibile o tramite il c.d. Ecobonus o tramite il Sismabonus.
I tecnici abilitati, andando più nello specifico, dovranno asseverare per il Sismabonus gli allegati:
Vi è poi una unica figura tecnica che assevera l’Ecobonus 110% e, a fronte delle novità introdotte con il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 , si è resa necessaria la figura del tecnico asseveratore anche nei cosiddetti Bonus minori; in particolare, a fronte ad esempio di un appalto in cui il Committente beneficia del bonus 90% (bonus facciate) sarà necessario che un tecnico abilitato proceda ad asseverare la Congruità delle Spese Sostenute, vale a dire che il costo sopportato dal Committente e di conseguenza portato quasi nella sua totalità in detrazione, sia coerente al computo metrico previsto nell’appalto.
Anche per quest’ultima figura, nonostante le diverse interpretazioni che sono emerse del Decreto Antifrode, è necessaria (o comunque fortemente consigliata) una polizza assicurativa volta a coprire potenziali errori professionali nello svolgimento dell’analisi dei costi sostenuti.
La varietà nelle caratteristiche dei prodotti offerti deriva dalle diverse interpretazioni della legge da parte delle Compagnie, con particolare riferimento ai passaggi inerenti la natura della polizza (che deve “essere stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020”) e il massimale previsto nella stessa. Quest’ultimo, posto il limite minimo di € 500.000, deve essere “adeguato al numero di certificazioni prodotte, nonché agli importi degli interventi per i quali le stesse sono rilasciate”.
Stante quanto richiesto dal legislatore, e limitando la proposta della Fiocchi Broker Srl alle sole soluzioni per le Asseverazioni a nostro avviso coerenti alle esigenze dei nostri assicurati (con particolare riferimento alla postuma almeno di 8 anni già inclusa nel contratto) proponiamo le seguenti soluzioni:
Tramite queste polizze RC Asseveratori, dunque, vengono messe in copertura le conseguenze che possono derivare da errori nello svolgimento dell’attività.
In particolare, la garanzia viene estesa al fine di:
Al fine di esaminare il rischio e valutarne al meglio le caratteristiche e la soluzione ottimale sotto tutti i punti di vista è necessaria la compilazione di un questionario, tramite il quale vi potremo rilasciare la quotazione.
Fiocchi Broker Srl – Insurance Broker