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Assicurazione RC Medico Dipendente

RC MEDICO DIPENDENTE

Assicurazione RC Medico Dipendente del SSN (La polizza per la Colpa Grave)

Cosa cambia per i medici:

La legge 24/2017 detta anche Riforma Gelli ha introdotto una serie di importanti novità nel settore sanitario che toccano profili amministrativi, civili e penali.  Scopo della riforma è quello di contenere il fenomeno della medicina difensiva che ha inciso pesantemente sui costi della sanità nazionale e mirando all’interesse del medico e del danneggiato.

In base alla nuova legge la struttura sanitaria pubblica o privata risponderebbe sempre delle condotte dolose o colpose del personale sanitario e dei suoi ausiliari che operano al suo interno a titolo di responsabilità contrattuale. Tale responsabilità, con il decreto attuativo, si estende alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente ed ancorchè non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obblicazione con il paziente.

Il medico che opera all’interno della struttura, anche se scelto dal paziente e anche se non dipendente della struttura, risponderebbe del suo operato solo per responsabilità extracontrattuale, salva l’ipotesi che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L’obbligo assicurativo

Le strutture, sia private che pubbliche, dovranno stipulare una:

  1. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, che copra anche per i  danni cagionati dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura; Tale polizza potrà essere sostituita da “un’analoga misura” 
  2. Polizza per coprire la responsabilità del medico nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione diretta nei confronti del medico.

Tale polizza saranno obbligatorie anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il SSN e attraverso il servizio di telemedicina.

Il medico / Operatore sanitario dovrà stipulare in alternativa o entrambe:

  1. una polizza di assicurazione per colpa grave;
  2. una polizza professionale qualora operi al di fuori della struttura o all’interno della struttura in regime di libera professione ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente .

Vale la pena sottolineare che l’obbligo assicurativo non è correlato a un obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazioni.

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L’Assicurazione Medici Colpa Grave

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