Assicurazione Rc Amministratori e Dipendenti Pubblici

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La polizza RC degli Amministratori e dei Dipendenti Pubblici

La Legge 244 del 2007 (art. 3 comma 59), ha previsto la nullità dei contratti di assicurazione con i quali un Ente Pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

In caso di violazione della disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi stabiliti nel contratto medesimo.

La norma è stata oggetto di varie interpretazioni, tra cui quelle di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti che hanno fornito alcuni pareri tra i quali: la norma si applica agli Enti e alle Aziende di diritto privato a partecipazione pubblica maggiore del 50%, il divieto si estende anche ai dipendenti (andando perciò oltre la definizione letteraria di Amministratori), la norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa.

In riferimento a quanto sopra è opportuno che l’amministratore ed il dipendente provveda a tutelarsi contro eventuali richieste di risarcimento danni o rivalse da parte della Pubblica amministrazione con la sottoscrizione di una polizza individuale.

Fiocchi Broker Srl – Insurance Broker ha ricercato le polizze e selezionato una serie di compagnie atte a soddisfare questo bisogno sempre più richiesto.  Di seguito troverete le caratteristiche delle polizze offerte dai maggiori operatori di mercato.

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Scarica il questionario per l’assicurazione Rc dei Dipendenti e Amministratori Pubblici.

La Polizza RC Patrimoniale per Amministratori e Dipendenti Pubblici

 

Chi è Assicurato:

Dipendenti (Amministrativi e Tecnici) della Pubblica Amministrazione e di ogni Ente soggetto alla Giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Cosa si Assicura:

– La responsabilità civile verso terzi;

– La responsabilità amministrativa e contabile;

– La rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione;

– La responsabilità professionale;

 

Possibili Estensioni:

– la responsabilità derivante dal D. Lgs. 81/2008 (perdite cagionate a terzi in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro in qualità di datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione);

– responsabilità derivanti dal D. Lgs. 196/2003 (perdite cagionate a terzi da violazione di obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali);

– Deeming Clause;

– Continuous cover;

– la Responsabilità professionale dei Dipendenti Tecnici

– la Responsabilità professionale dei Dipendenti Legali – avvocati

 

Forma di Assicurazione:

Claims Made (Approfondisci)

 

Retroattività della Copertura:

Definisce il periodo in cui sono coperti gli errori pregressi la stipula. E’ possibile acquistarla senza retroattività fino a un periodo di tempo illimitato. 

 

Postuma:

Fino a 5 anni. Viene data di norma per la sola cessata attività o causa di forza maggiore. E’ possibile acquistarla prima e/o dopo la stipula. Può comprendere o meno il periodo di retroattività.

 

Durata del Contratto:

La durata dell’assicurazione è annuale con possibilità di stipularla con o senza tacito rinnovo.

 

Massimali:

Rappresenta il massimo esborso dell’assicuratore per una o più richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione (un anno). Il minimo è di € 250.000 fino ad un massimo che dipende dalla capacità assuntiva dell’assicuratore.

 

Massimale aggregato:

Rappresenta il massimo esborso dell’assicuratore per tutti i sinistri, pervenuti all’assicuratore nel periodo assicurativo e relativi al medesimo ERRORE/OMISSIONE, rivolti oltre che nei confronti dell’ASSICURATO nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate, sia congiuntamente sia disgiuntamente con gli ASSICURATORI. 

Il massimale aggregato varia da Assicuratore ad Assicuratore. 

 

Franchigia:

E’ la parte del danno che ricade sull’assicurato. Si trovano polizze senza franchigie o che hanno dei limiti su determinate garanzie.

 

Premio:

Il premio varia a seconda della compagnia, del ruolo ricoperto, dei massimali, delle estensioni richieste, del periodo di retroattività e postuma.

 

Compagnia di Assicurazioni:

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