Da un punto di vista strettamente statistico possiamo affermare che le compagnie presenti sul mercato sono prevalentemente di origine anglofona mentre il segmento di mercato si divide per tipologia del cliente in società quotate 53% non quotate 42% altre 5%.
Le società assicurate sono circa il 30% e di queste la metà sono società finanziarie. Tralasciando le società di persone nelle quali di norma la figura di soci coincide con quella di amministratori passiamo alle società di capitali.
La differenza tra i tre organi l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale con funzioni separate normate dagli art. 2363.2409 c.c. determina la necessità di disporre di una copertura assicurativa D&O.
La copertura nella D&O consiste quindi nell’assicurare la responsabilità civile degli amministratori e degli organi di controllo derivante dalla loro carica sociale, non professionale, per i danni economici procurati ai soci e a terzi.
Tralasciando il settore finanziario ma occupandoci di quelle che rientrano nella “commercial line” che più si prestano ad essere interessate dall’opera di divulgazione degli operatori assicurativi escludendo quindi le compagnie, possiamo dire che tutte le società dovrebbero avere una D&O a salvaguardia dei danni economici arrecati ai soci oltre a quelli arrecati a terzi.
Dal punto di vista giuridico la responsabilità degli amministratori nei confronti della società è di tipo contrattuale quindi è l’amministratore che deve dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati mentre nei confronti dei terzi è di tipo extracontrattuale quindi sono i terzi che devono dimostrare le inadempienze dell’amministratore.
Ai sindici responsabili in solido con gli amministratori di norma viene contestata l’omessa vigilanza che rientra quindi nella D&O.
In genere gli amministratori vengono chiamati a rispondere quando la società non consegue utili ma perdite e quindi la mancata soddisfazione dei soci determina la ricerca di un capo espiatorio.
Nell’assunzione dei rischi da parte degli assicuratori ha quindi molto rilevanza la situazione patrimoniale della società.
Nelle holding se si vuol assicurare tutto il gruppo di aziende controllate bisognerà fare riferimento al bilancio consolidato mentre per le partecipate occorrerà procedere di norma separatamente.
Poche coperture D&O sono uguali ma più spesso differiscono con diversificazioni sulle garanzie e quindi devono essere oggetto di una attenta analisi per individuare la copertura più idonea.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore a Luglio del 2022 ha aumentato gli obblighi nei confronti dell’impresa che deve dotarsi di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili anche ricorrendo a forme assicurative adeguate.
Ricapitolando:
Gli Amministratori sono responsabili:
- Verso la società art. 2392, 2393 c.c.
- Verso i creditori sociali art. 2394 c.c.
- Verso i singoli soci o i terzi art. 2395 c.c.
La quantificazione del danno per gli amministratori è stato modificato inserendo il comma 3 all’art. 2486 c.c. due nuovi criteri
- Netti Patrimoniale
- Deficit Fallimentare
“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di aperura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 1484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se è statala aperta la procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.”
30.06.2023 Federico Fiocchi Insurance Broker

