Le aziende sono responsabili del danno arrecato dal prodotto da loro fabbricato, venduto, distribuito e commercializzato, ovvero quando siano identificabili come “produttori”. Per questo motivo diventa primaria la copertura di un’ Assicurazione Rc Prodotti.
“Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”. Così recita l’art. 1 della direttiva CEE 85/374 sulla responsabilità del produttore, resa operante in Italia con il d.P.R. n. 224 del 24/05/1988.
Nel 2005 questa disciplina è stata assorbita nel “Codice del Consumo” (d.lgs. n. 206/205), Testo Unico che raccoglie tutti gli atti legislativi e regolamentari aventi per oggetto la tutela dei consumatori. L’esigenza di salvaguardare i consumatori è difatti cresciuta di pari passo con i consumi e la quantità e varietà dei prodotti che competono su mercati sempre più internazionali e complessi.
Per far valere il suo diritto al risarcimento, il consumatore ha bisogno di poter trovare il responsabile del suo danno con una certa facilità. Nell’ottica di rendere la controparte più vicina e raggiungibile, il legislatore ha quindi stabilito che “produttore” non è solo il fabbricante del prodotto ma eventualmente anche un suo intermediario in loco, l’importatore del prodotto nell’Unione Europea, chiunque abbia apposto il suo marchio sul prodotto, chi lo ha rimesso a nuovo e chi, nella catena di distribuzione, è intervenuto sul prodotto alterandone eventualmente le caratteristiche di sicurezza.
Quali possono essere alcuni difetti:
Quali sono i danni coperti:
*Come per esempio i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
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