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 Decreto attuativo Legge Gelli

DECRETO ATTUATIVO n. 232 del 15 Dicembre 2023 pubblicato il 01/03/2024

A seguito della pubblicazione del decreto sono stati introdotti degli importanti aggiornamenti normativi che disciplinano i requisiti minimi delle garanzie delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Inoltre sono stati inseriti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure in assunzione diretta del rischio nonché le regole per il trasferimento del rischio tra compagnie in caso di subentro e la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei sinistri denunciati.

Principali novità introdotte nella:

Oggetto della garanzia assicurativa

Le coperture di cui all’articolo 10 comma 1, della Legge includono altresì la copertura della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.

Per le coperture di cui all’articolo 10 comma 2 della Legge l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’esercente l’attività libero professionale, per la responsabilità contrattuale per i danni colposamente cagionati a terzi.

Per le coperture di cui all’articolo 1° comma 3 della Legge l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’esercente l’attività sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa , rivalsa o surruga esercitata nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9  commi 5 e 6 della Legge e, in caso di azione diretta del danneggiato  nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della Legge fermo le delimitazioni dell’articolo 13 della Legge.

In caso di responsabilità solidale dell’assicurato l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Viene introdotto il Bonus Malus all’atto del rinnovo con specifico riferimento ai sinistri chiusi con accoglimento della richiesta, nella determinazione del premio sarà anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

Potranno essere prese misure correttive decorsi 24 mesi dall’applicazione della Legge.

Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative

  1. Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore a € 3.000.000,00.
  2. Per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio residenziali e semi residenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti o attività odontoiatrica e per le strutture socio sanitarie massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore a € 6.000.000,00.
  3. Per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro e un massimale annuo non inferiore a € 15.000.000,00.
  4. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore o omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa il massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo dei massimale per sinistro di cui alle lettere a)b)c), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all’articolo 10 comma 2 della Legge individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:

  1. Per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore a € 3.000.000,00.
  2. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore a € 6.000.000,00.
  3. Più richieste presentate all’assicurato o all’assicuratore in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore o omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili alla stessa causa il massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo dei massimali per sinistro di cui alle lettere a)b)c), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

I massimali minimi delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all’articolo 10 comma 3 della Legge corrispondono agli importi previsti dall’artticolo 9, commi 5 e 6 della Legge

  1. I limiti degli importi previsti non si applicano nei confronti degli esercenti attività libero professionale di cui all’articolo 3 comma 2.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

I massimali di garanzia di garanzia possono essere rideterminati annualmente con Decreto.


Chi volesse leggere il testo integrale della legge è disponbile qui.

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