Intelligenza artificiale e assicurabilità

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Per poter utilizzare la definizione di intelligenza artificiale dobbiamo sostanziarla per precisarne il contenuto ovvero di quale artificial intelligence ci stiamo occupando.

Questo è determinante ai fini assicurativi perché è parte integrante dell’oggetto dell’assicurazione.

L’intelligenza artificiale (IA) permette di:

  • Aumentare a dismisura le possibilità di conoscenza:
  • Aumentare le risorse soprattutto di memoria;
  • Accedere a qualsiasi regola di derivazione:
  • Disporre di informazioni pressoché illimitate.

Abbiamo vari modi di definire l’intelligenza artificiale ma tutti, ne cito solo alcuni, ci riportano a termini quali:

  • Software (insieme di programmi)
  • Macchine Learnig (sottoinsieme di intelligenze artificiali)
  • Knowledge- based system (sistema basato sulla conoscenza, procedure di ragionamento formale)

Quindi abbiamo una definizione fatta di definizioni e questo complica; non potendo fissare un limite nel quale dal software si passa alla IA molti software già prendono decisioni autonome, nessuna Polizza Cyber prevede questo limite e quindi possiamo dire che quanto viene definito con IA sia già assicurato nei limiti di polizza e con le esclusioni previste.

La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale all’art 8 pone l’accento sulla revisione della norma sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi per adattarla al mondo digitale e per affrontare le sfide poste dalle tecnologie emergenti.

E’ quindi del parere che, ai fini della certezza giuridica nell’intera Unione Europea, il concetto di produttore dovrebbe includere i produttori, gli sviluppatori, i programmatori, i prestatori di servizi e gli operatori di back-end.

Osserva inoltre che la direttiva sulla responsabilità civile nei confronti del produttore di un sistema IA difettoso, dovrebbe andare di pari passo con l’aggiornamento della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre, relativa alla sicurezza dei prodotti, al fine di garantire che i sistemi IA integrino la sicurezza e la protezione fin dalla progettazione.

Lo scenario che si affaccia nel mondo assicurativo vedrà coinvolti più soggetti ognuno imputabile a vario titolo di responsabilità. Ad esempio nella medicina con l’introduzione della robotica i software possono essere classificati come “dispositivo medico” la norma vigente prevede che la struttura medica risponda con possibilità di rivalsa sui responsabili; i soggetti coinvolti non saranno esclusivamente i medici utilizzatori dei robot, ma anche i produttori della strumentazione, i produttori dei software, gli addetti alla manutenzione delle apparecchiature e tutti coloro che a vario titolo avranno contribuito alla realizzazione del processo.

Si apre quindi un nuovo modo di pensare e le coperture assicurative saranno sempre più mirate a coprire i rischi dei vari soggetti coinvolti nello sviluppo delle AI.

Federico Fiocchi Insurance Broker