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ASSICURAZIONI PROFESSIONALI IN CLAIMS MADE

assicurazione Rc professionale

L’assicurazione della responsabilità civile professionale nella forma Claims Made

 

Premessa: Il presente elaborato è volto a chiarire alcuni concetti spesso sottovalutati da chi stipula o rinnova una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale. Esso vuol essere una guida pratica e pertanto utilizza dei concetti generali e delle definizioni, prese da reali contratti assicurativi, che possono poi essere modificate dalla pratica assicurativa.

Definizioni

Claims Made:

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate all’assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata in polizza (ovvero durante il periodo di efficacia dell’assicurazione ) e non siano già noti all’assicurato (Tab. A).

Richiesta di Risarcimento:

Qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo e/o qualsiasi scritto ricevuto per la prima volta dall’assicurato durante il periodo di assicurazione in cui si richiede il risarcimento del danno.

Periodo di Assicurazione:

Periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e la data di scadenza della copertura.

Data di Retroattività:

La data indicata nella scheda di polizza prima della quale gli atti illeciti commessi dall’assicurato non sono coperti dall’assicurazione

Periodo di Efficacia dell’Assicurazione:

Il periodo di tempo che intercorre tra la data di retroattività e la scadenza della copertura

Garanzia Postuma:

Il periodo di accoglimento dei reclami viene prolungato successivamente alla scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo prefissato.

Assicuratore:

La compagnia di assicurazioni.

assicurazione claims made normale

La definizione di “Sinistro” e “Tipi” di Claims Made

Le assicurazioni prestate nella forma contrattuale della Claims Made prevedono che per Sinistro si intenda la prima richiesta di risarcimento del danno pervenuta all’assicurato e denunciata all’assicuratore durante il periodo di assicurazione.

Non deve quindi intendersi per sinistro il fatto dannoso accaduto durante il periodo dell’assicurazione (come si usa, per esempio, nella responsabilità civile auto). Questo meccanismo regola invece le assicurazioni di responsabilità civile in Loss Occurrence.

La Claims Made nella sua versione standard, schematizzata nella Tab A, prevede una retroattività limitata ad un certo numero di anni. Con la retroattività o pregressa l’assicurato può assicurare i fatti dannosi che risalgono ad un periodo precedente la stipula del contratto assicurativo.

Può anche essere prevista una retroattività illimitata (senza limiti temporali).

Il periodo di accoglimento dei reclami, è invece l’intervallo di tempo entro il quale l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento del danno e la denuncia all’assicuratore. Esso come abbiamo visto va dalla decorrenza della copertura alla sua scadenza. Questo periodo può essere esteso oltre la scadenza ma entro una data prefissata e prende il nome di Postuma o Ultrattività (Tab.B).

assicurazione claims made con postuma

L’efficacia della Claims Made dipende tutto dal periodo di retroattività concesso e da quello di postuma. Esistono anche formule restrittive come questa: per sinistro si intende la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato nel periodo di assicurazione purché riferita a fatti avvenuti nel medesimo periodo. In questo caso non avremo né la retroattività e né la postuma (Tab.C)

assicurazione claims made senza retroattività e postuma

Operatività della Claims Made

Bisogna distinguere ora due situazioni in cui ci si può imbattere

    1. L’assicurato riceve una richiesta di risarcimento del danno durante il periodo di assicurazione.

Nel qual caso:

Se il comportamento colposo o l’omissione che ha generato il danno al terzo si è manifestato nel periodo di efficacia dell’assicurazione, e l’assicurato non ne era a conoscenza al momento della stipula del contratto, il sinistro sarà di pertinenza dell’assicuratore.  L’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento ricevuta all’assicuratore entro i termini previsti dal contratto.

Se il comportamento colposo o l’omissione è avvenuta al di fuori del periodo di efficacia dell’assicurazione (prima della data di retroattività o se l’assicurato ne era a conoscenza), il sinistro verrà respinto.

    2. L’assicurato riceve una richiesta di risarcimento quando la polizza è scaduta.

Nel qual caso:

L’assicuratore respingerà il sinistro (anche se il comportamento colposo si è verificato nel momento in cui aveva la polizza) a meno che non sia stata inserita in contratto la garanzia postuma. L’operatività della postuma sarà sempre subordinata ai concetti di retroattività e durata del periodo di accoglimento dei reclami.  (Tab.B).

 

La Garanzia Postuma

La garanzia postuma è normalmente a pagamento; si deve richiedere entro un lasso di tempo circoscritto (es. entro un mese dalla cessata attività e durante il periodo di assicurazione); si deve sempre dichiarare di non essere a conoscenza di fatti che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento. E’ quasi sempre prevista in caso di morte, gravi invalidità permanenti, cessata attività, pensionamento. E’ invece sempre esclusa quando l’assicurato sia stato radiato dall’ordine, licenziato, allontanato, sospeso, in generale per qualsiasi altro motivo disciplinare. E’ possibile trovare la postuma anche per eventi diversi dalla cessata attività, ma con più difficoltà.

 

Tacito o Non Tacito Rinnovo.

Un contratto può essere con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, a seconda che sia previsto o meno un termine e una modalità per comunicare all’altra parte, la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto sia con tacito rinnovo la compagnia emetterà una quietanza che attesta il pagamento dell’annualità successiva (o della rata se il premio è frazionato) e l’assicurato sarà coperto fino alla scadenza successiva. La retroattività inoltre sarà quella convenuta alla stipula della polizza a meno che non siano previsti dei limiti. Ultimamente si ravvisano dei taciti rinnovi senza emissione di quietanza, ma con emissione di altro e analogo contratto di assicurazione. Poiché come diceva Shakespeare: la realtà supera di gran lunga l’immaginazione, ci sono anche taciti rinnovi, con emissione di quietanza, la cui validità è però subordinata a determinate condizioni (es. fatturato non superiore al 20% ;  assenza di sinistri, etc.)

Se il contratto è emesso senza tacito rinnovo, alla scadenza esso cesserà,  facendone venir meno gli effetti. In questo caso quando il professionista andrà a stipulare il nuovo contratto (indipendentemente che sia la stessa compagnia o una nuova) dovrà dichiarare di non aver avuto sinistri e di non essere a conoscenza di fatti che possono fargli ragionevolmente pervenire una richiesta di risarcimento del danno (circostanze di sinistro). Se l’assicurato ne è invece a conoscenza l’assicuratore ne prenderà atto e le escluderà dalla copertura.

 

La deroga alla definizione di richiesta di risarcimento del danno: La Deeming Clause

A volte ci si può imbattere in definizioni di polizza differenti da quanto fin detto o in clausole aggiuntive, una di queste è la c.d. Deeming Clause. Può capitare che tra errore/omissione del professionista, l’emergere del fatto dannoso, e la successiva richiesta di risarcimento danni intervenga un cospicuo lasso di tempo (Nella responsabilità medica il tempo medio stimato è di 4 anni!). Nel frattempo il professionista può aver cambiato assicuratore oppure può aver stipulato, senza badarci troppo, una serie di polizze senza tacito rinnovo (ma anche con retroattività limitata). La condizione essenziale per l’operatività della Claims Made è che l’assicurato dichiari di non essere a conoscenza di fatti che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento. Ma nel caso in cui egli ne sia a conoscenza? L’assicurato si troverebbe nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la richiesta materialmente non gli è arrivata. In questa circostanza non conviene all’assicurato cambiare assicuratore se la polizza è con tacito rinnovo onde precludersi la possibilità di vedersi tutelato dal proprio assicuratore (alla luce di quanto detto fino ad ora). Ma se ha stipulato una polizza senza tacito rinnovo? L’assicurato a scadenza di polizza si troverebbe nella situazione di dover stipulare un nuovo contratto e di dichiarare di non essere a conoscenza di fatti noti. Le conseguenze di tale dichiarazione appaiono fin troppo evidenti alla luce del disposto dell’ art. 1892, del codice civile, per il quale nulla è dovuto dall’assicuratore se l’assicurato ha agito con dolo o colpa grave.
Alcuni assicuratori hanno allora ovviato all’inconveniente con la Deeming Clause secondo cui vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. Avendo a disposizione tale clausola l’assicurato può quindi denunciare le circostanze note in vigenza di contratto e vedersi tutelato dall’assicuratore anche successivamente alla scadenza.

Guarda anche l’assicurazione di responsabilità civile nella forma Loss Occurrence

Studio sulla claims made nell’assicurazione Rc Professionale elaborato da Federico Fiocchi

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