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Assicurazioni Rc Dipendenti Pubblici

ASSICURAZIONI RC FUNZIONARI PUBBLICI

La polizza RC degli Amministratori e dei Funzionari Pubblici

La legge n. 1/2026 pubblicata il 07 gennaio 2026, ha modificato la legge n. 20/1994.

La nuova legge estende la tutela sulla responsabilità per gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari pubblici, modificando il comma 4-bis dell’articolo 2 della citata legge.

Nello specifico “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”

Per delimitare la colpa grave è stato previsto che il risarcimento a carico del funzionario pubblico sussista solo nel caso in cui, al termine delle indagini, lo stesso venga condannato per colpa grave intesa come “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento”.

Inoltre è previsto che “salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento”, la Corte dei Conti esercita il potere di riduzione a carico del responsabile, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda annua.

La definizione di “colpa grave” si applicano anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge prevista per il 22 gennaio 2026.

Se vuoi un preventivo compila la richiesta o chiamaci.

La Polizza RC Patrimoniale per Amministratori e Funzionari Pubblici

Chi è Assicurato:

Funzionari della Pubblica Amministrazione e di ogni Ente soggetto alla Giurisdizione della Corte dei Conti.

Cosa si Assicura:

– La responsabilità civile verso terzi;

– La responsabilità amministrativa e contabile;

– La rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione;

– La responsabilità professionale;

Possibili Estensioni:

– la responsabilità derivante dal D. Lgs. 81/2008 (perdite cagionate a terzi in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro in qualità di datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione);

– responsabilità derivanti dal D. Lgs. 196/2003 (perdite cagionate a terzi da violazione di obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali);

– Deeming Clause;

– Continuous cover;

– la Responsabilità professionale dei Dipendenti Tecnici

– la Responsabilità professionale dei Dipendenti Legali – avvocati

Forma di Assicurazione:

Claims Made (Approfondisci)

Retroattività della Copertura:

Definisce il periodo in cui sono coperti gli errori pregressi la stipula. E’ possibile acquistarla senza retroattività fino a un periodo di tempo illimitato. 

Postuma:

Fino a 5 anni. Viene data di norma per la sola cessata attività o causa di forza maggiore. E’ possibile acquistarla prima e/o dopo la stipula. Può comprendere o meno il periodo di retroattività.

Durata del Contratto:

La durata dell’assicurazione è annuale con possibilità di stipularla con o senza tacito rinnovo.

Massimali:

Rappresenta il massimo esborso dell’assicuratore per una o più richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione (un anno). Il minimo è di € 250.000 fino ad un massimo che dipende dalla capacità assuntiva dell’assicuratore.

Massimale aggregato:

Rappresenta il massimo esborso dell’assicuratore per tutti i sinistri, pervenuti all’assicuratore nel periodo assicurativo e relativi al medesimo ERRORE/OMISSIONE, rivolti oltre che nei confronti dell’ASSICURATO nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate, sia congiuntamente sia disgiuntamente con gli ASSICURATORI. 

Il massimale aggregato varia da Assicuratore ad Assicuratore. 

Franchigia:

E’ la parte del danno che ricade sull’assicurato. Si trovano polizze senza franchigie o che hanno dei limiti su determinate garanzie.

Premio:

Il premio varia a seconda della compagnia, del ruolo ricoperto, dei massimali, delle estensioni richieste, del periodo di retroattività e postuma.

Compagnia di Assicurazioni:

Effettuiamo confronti su Assicuratori nazionali che internazionali.

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