Polizza Rc Medico Libero Professionista
L’ Assicurazione di Responsabilità Civile (Rc) Professionale del Medico Libero Professionista
In questa pagina trovate una disamina delle caratteristiche più comuni della polizza RC professionale del medico libero professionista.
È possibile richiedere un preventivo personalizzato tramite il modulo di richiesta oppure una consulenza telefonica.
Assicuriamo in tutta Italia.
Chi è Assicurato:
Il medico chirurgo libero professionista e il medico dipendente.
Specializzazioni Mediche:
Allergologia e immunologia, anatomia patologia con esami diagnostici, andrologia, anestesia / rianimazione, angiologia, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia estetica e plastica, chirurgia generale, chirurgia maxillo facciale, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia, dermatologia con estetica, dietologia, ematologia, endocrinochirurgia, endocrinologia, epatologia, fisiatria, gastroentorologia, geriatria, ginecologia con assistenza al parto, ginecologia senza assistenza al parto, malattie infettive e tropicali, medicina dello sport, medicina del lavoro, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria infantile, oculistica, odontoiatria, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psichiatria, radiologia, radioterapia, reumatologia, urologia. Altre specializzazioni non specificatamente descritte.
Cosa si Assicura:
La polizza Rc medico assicura la responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, all’assicurato per danni (morte e lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi (pazienti compresi) nello svolgimento dell’attività professionale descritta in polizza e cagionati per colpa lieve o grave. (N.b. Di norma vengono assicurati senza bisogno di estensione i piccoli interventi chirurgici di natura ambulatoriale)
Possibili estensioni, limitazioni o esclusioni:
L’assicuratore limita l’oggetto della copertura della polizza Rc medico, inserendo delle esclusioni oppure estendendo la copertura ad attività e/o danni in particolari casi. Per esempio:
- Interventi chirurgici
- accertamenti diagnostici invasivi (N.b. sempre più spesso notiamo che le compagnie escludono qualsiasi atto invasivo se non viene esplicitamente pagato il sovrappremio)
- Interventi di medicina di urgenza o pronto soccorso
- Interventi di medicina estetica
- Danno di natura estetica (N.b. alcune compagnie escludono il danno estetico anche per le professioni chirurgiche che non svolgono attività di chirurgia plastica)
- Guardie mediche (N.b. le guardie mediche possono venire escluse anche nella polizza del medico generico!)
- Perdite Patrimoniali (N.b. sono danni differenti da quelli che provocano la morte o le lesioni personali – è una estensione tipicamente necessaria per la medicina legale o la medicina del lavoro)
- Consenso informato (N.b. Può venire escluso o limitato il danno derivante da una non corretta acquisizione del consenso informato)
- Privacy (i danni derivanti da divulgazioni di informazioni personali dei pazienti)
- Rco (responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro)
- Responsabilità civile della conduzione dello studio
- Dipendente Ospedaliero*(vai alla scheda)
- Professione di Dirigente di II° Livello
Retroattività della Copertura:
Dovrebbe coincidere con l’inizio dell’attività o dovrebbe essere pari al periodo che il terzo ha a disposizione per esercitare il diritto alla richiesta di risarcimento del danno. Il Decreto Attuativo ha fissato la retroattività a 10 anni ma può essere estesa illimitatamente.
Postuma:
Costituisce il periodo per il quale l’assicuratore accoglie i reclami dopo che la polizza viene a cessare. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività dell'esercente la professione sanitaria è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni successivi alla cessazione dell'attività.
Proroga dell’assicurazione:
L’assicurazione può essere stipulata con o senza tacita proroga: ovvero se è richiesta una comunicazione, da dare prima della scadenza – entro un tempo prefissato, per far cessare il contratto. Di norma il tacito rinnovo è preferibile perché permette la copertura anche per un periodo successivo alla scadenza del contratto. Inoltre, se viene rilasciata la quietanza, dà continuità alla copertura.
Scoperti e/o Franchigie:
E’ la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Quando è espressa in forma percentuale si parla di scoperto, quando è in cifre si chiama franchigia. Normalmente le polizze per medici sono senza franchigia. Per le professioni chirurgiche è facile imbattersi in esse. Lo scopo di far ricadere una parte del danno sull’assicurato ha sia lo scopo di deterrente per i medici che quello di calmierare i prezzi delle polizze assicurative.
Massimali:
Rappresentano la massima esposizione della compagnia per l’insieme dei reclami che dovessero pervenire nel periodo di assicurazione considerato il massimale minimo viene fissato con il nuovo decreto attuativo ma su richiesta dell'assicurato può essere aumentato.
Gestione delle Vertenze:
L’assicuratore ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze in ambito civile e penale, giudiziale e stragiudiziale, finché ne ha interesse, nella misura del 25% del massimale. Questo principio sposato dalla maggior parte delle compagnie di assicurazione e dettato all’art 1917 del codice civile è di facile intuizione. L’assicuratore ricevuta la denuncia di sinistro dovrà per forza di cose gestire il caso assicurativo. E lo farà assumendo in proprio l’onere della difesa legale. Pertanto costi e spese legali non nominati dall’assicuratore e non rientranti nell’assicurazione (ad esempio le spese di giustizia penale) non verranno pagati. Per questo è necessario che il medico stipuli anche una polizza di tutela legale.
Costo dell’ assicurazione:
Il premio varia a seconda della compagnia prescelta per specializzazione, massimali, estensioni/limitazioni e franchigie.
Compagnia di Assicurazioni:
Confronti eseguiti sui principali assicuratori del settore.
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